Quanto previsto dalla DDL approvato il 03 Ottobre 2018
ASSEMBLEA REGIONALE
SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE NN. 189-94
LEGGE APPROVATA IL 3 OTTOBRE
2018
Vendita diretta dei prodotti agricoli
Art. 1.
Ambito di
applicazione
1. Le norme della presente legge
disciplinano l’esercizio della vendita diretta al dettaglio dei prodotti
agricoli da parte degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del
codice civile, in forma individuale o associata, iscritti nel registro delle
imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Art. 2.
Oggetto
1. La vendita diretta al dettaglio di cui
all’articolo 1 ha ad oggetto prodotti agricoli provenienti in misura prevalente
dalle aziende condotte o coltivate dai soggetti ivi indicati.
2. I prodotti posti in vendita si
considerano provenienti prevalentemente da un’azienda agricola quando, avuto
riguardo ad un medesimo comparto agronomico, i prodotti acquistati da terzi
produttori siano quantitativamente inferiori a quelli prodotti nell’azienda
agricola. Se la vendita diretta ha ad oggetto prodotti appartenenti a comparti
agronomici differenti, si ha prevalenza dei prodotti provenienti dall’azienda
agricola qualora gli stessi abbiano un valore maggiore rispetto a quelli acquistati
da terzi produttori.
3. I prodotti derivati, ottenuti a
seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e
zootecnici finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa,
si considerano aziendali se i prodotti impiegati sono prevalenti per quantità o
per valore.
Art. 3.
Disciplina
amministrativa
1. L’esercizio dell’attività di vendita
diretta dei prodotti agricoli da parte dei soggetti di cui all’articolo 1 è
preceduto da una comunicazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed
integrazioni e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tabella A,
punto 1.9.
2. La vendita diretta effettuata su
superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private
di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità in forza di titolo
legittimo purché non ricadenti all’interno delle zone di espansione o zone
industriali nonché la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei
prodotti tipici o locali, non è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1,
fermo restando le autorizzazioni sanitarie ed amministrative previste dalla normativa
vigente per le manifestazioni temporanee.
3. Alle imprese agricole che esercitano
la vendita diretta nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge e
dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 228/2001, non si applica la
disciplina in materia di commercio, fatta salva l’osservanza delle disposizioni
vigenti in materia di igiene e sanità.
4. La vendita diretta mediante il
commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della
comunicazione al Comune del luogo ove è ubicata l’azienda di produzione.
Art. 4.
Compiti dei
Comuni
1. I Comuni riservano ai soggetti di cui
all’articolo 1 fino al venti per cento del totale dei posteggi su aree
pubbliche destinate al commercio al dettaglio o di altre aree pubbliche
espressamente individuate dal Comune, fatte salve le concessioni in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di incentivare la
promozione agricola e la fruizione territoriale, i comuni individuano tali aree
in pari misura nel centro abitato e in frazioni e/o borghi rurali ad essi
collegati. I Comuni riservano altresì ai soggetti di cui all’articolo 1 fino al
venti per cento della superficie dei mercati all’ingrosso, qualora aperti alla
vendita diretta al consumatore, fatte salve le concessioni in essere alla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di favorire l’acquisto dei
prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione
e di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e sulle
specificità degli stessi prodotti, i Comuni, nell’ambito del proprio
territorio, destinano aree per la realizzazione di mercati conformi ai criteri
contenuti nel decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali del 20 novembre 2007 e riservati agli imprenditori agricoli esercenti
la vendita diretta.
3. In attuazione dei principi di cui all’articolo
41 della Costituzione è fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli,
anche attraverso le associazioni di produttori e di categoria, di costituire
mercati riservati alla vendita diretta su area privata, purché nel rispetto
delle vigenti norme igienico-sanitarie.
4. I Comuni, entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento approvato
dal Consiglio comunale, adottano il disciplinare di mercato di cui all’articolo
4, comma 3 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali del 20 novembre 2007 con il quale definiscono le modalità di vendita
nei mercati, l’attività di controllo nonché criteri e prescrizioni cui
attenersi nella individuazione delle aree da destinare alla vendita diretta di
cui al comma 2.
5. Ai soggetti di cui all’articolo 1, che
esercitano la vendita diretta, che violano le disposizioni di prevalenza
previste dalla norma vigente, accertate dalle autorità di polizia, si applica
la sanzione della inibizione per cinque anni dalla attività di vendita diretta.
La medesima sanzione è applicata all’associazione di produttori e di categoria
organizzatrice della vendita diretta per omessa vigilanza.
Art. 5.
Norme in
materia edilizia ed urbanistica
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 8 ter,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, l’attività di vendita diretta
dei prodotti agricoli disciplinata dalla presente legge non comporta cambio di
destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su
tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della
zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati, fermo restando il rispetto
di quanto disposto dall’articolo 23 ter, comma 2, del DPR 6 giugno 2001, n. 380
e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6.
Norma di
rinvio
1. Per quanto non disciplinato dalla
presente legge, si applica l’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7.
Entrata in
vigore
1. La presente legge sarà pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
IL PRESIDENTE
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 189 – Vendita diretta dei prodotti agricoli
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Ragusa,
Milazzo, Bulla, Cafeo, Cannata, Catanzaro, Foti, Gallo, Gennuso, Marano,
Rizzotto, Savarino, Zafarana, Zitelli il 22 febbraio 2018.
Trasmesso alla Commissione ‘Attività produttive’ (III)
il 14 marzo 2018.
Disegno di legge n. 94 – Disposizioni per la lavorazione, trasformazione e vendita di limitati
quantitativi di prodotti agricoli nell’ambito della filiera corta e produzione
locale
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Foti,
Cancelleri, Campo, Cappello, Ciancio, De Luca, Di Caro, Di Paola,
Mangiacavallo, Marano, Palmeri, Pagana, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri,
Trizzino, Tancredi, Zafarana, Zito il 15 gennaio 2018.
Trasmesso alla Commissione ‘Attività produttive’ (III)
il 24 gennaio 2018.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 13 del 13
marzo 2018, n. 16 del 27 marzo 2018, n. 17 del 4 aprile 2018, n. 25 del 22
maggio 2018, n. 28 del 20 giugno 2018, n. 30 del 27 giugno 2018 e n. 35 del 24
luglio 2018.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 35 del 24 luglio
2018.
Relatore: on. Ragusa.
Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 65 del 26
settembre 2018, n. 66 del 2 ottobre 2018, e n. 67 del 3-4 ottobre 2018.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 67 del 3-4
ottobre 2018.
- Giovani di Confagricoltura Anga Palermo -

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